Decreto “Liquidità". Sospensione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa (D.l. 8 aprile 2020, n. 23)
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 24 dispone che «1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020».
Il decreto-legge in esame ha, quindi, sospeso:
- Il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”;
- Il termine di un anno per acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, nel caso di alienazione, nei cinque anni dall’acquisto, dell’immobile acquistato con le suddette agevolazioni;
- Il termine di un anno per alienare la “prima casa” preposseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- Il termine di un anno per acquisire un'altra “prima casa”, nel caso di alienazione della precedente, per usufruire del credito di imposta.
La sospensione dei suddetti termini trova conferma nel vademecum pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 9 aprile 2020 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2440990/DecretoLegge23_8_4_20.pdf/2477e49d-da9a-1889-acfa-132fcdb538f8)
L’Agenzia delle Entrate, invece, non ha chiarito se la sospensione disposta dall’art. 24 del citato decreto legge riguardi anche il termine di cinque anni entro il quale l’alienazione dell’immobile agevolato potrebbe dare luogo alla decadenza, se non seguita dal riacquisto. Tuttavia, in considerazione della funzione di questo termine nonché della ratio, che si dovrebbe riconoscere all’art. 24, di semplificazione e di favore per il contribuente, sembra ragionevole ritenere che la sospensione non riguardi il suddetto limite temporale quinquennale.
La sospensione dei suddetti termini opera, evidentemente, non solo con riguardo agli acquisti agevolati nell’ambito dell’imposta di registro, ma anche con riguardo agli acquisti della “prima casa” in ambito IVA e per successione e donazione, in ragione dei rinvii alla Nota II-bis cit. contenuti nelle relative discipline.
Per effetto della sospensione, nel caso di termine pendente alla data del 23 febbraio, nel relativo computo non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020; in altre parole lo stesso riprende a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando il periodo di tempo già trascorso prima del 23 febbraio.
Nel caso, invece, in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il dies a quo dovrebbe essere differito alla fine di detto periodo.
Su questo sito usiamo cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Proseguendo la navigazione acconsenti all’uso di tutti i cookie in conformitá alla nostra cookie policy