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Il trust istituito per trasmettere un patrimonio ai beneficiari alla morte del disponente non viola il divieto dei cosiddetti “patti successori” di cui all’art. 458 cod. civ. avendo natura di atto “tra vivi”: lo affermano le Sezioni unite della Cassazione nell’ordinanza n. 18831 del 12 luglio 2019.
Secondo la Cassazione, infatti, il trust non comporta una «devoluzione mortis causa di sostanze» del disponente, in quanto il trust è «costituito con atto inter vivos» e realizza un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee, il quale ha il compito fiduciario di gestire i beni ricevuti dal disponente e di devolverli ai beneficiari al termine del trust. Costoro acquistano il patrimonio del trust «direttamente dal trustee e non già per successione mortis causa dal de cuius».
Il decesso del disponente, pertanto, non è la “causa” della trasmissione patrimoniale ai beneficiari del trust ma è il momento nel quale detta trasmissione avviene: la “causa” della trasmissione patrimoniale è l’istituzione e la dotazione del trust e l’incremento patrimoniale che i beneficiari ottengono trova la sua fonte nell’istituzione del trust.
«La morte del settlor non ha alcuna rilevanza causale, potendo al più individuare il momento di esecuzione dell’attribuzione finale». Infatti, l'atto mortis causa è diretto a regolare i rapporti patrimoniali di un dato soggetto «per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento».
Il testo integrale dell’ordinanza della Cassazione è consultabile al seguente link: Cassazione Sezioni Unite Ordinanza n. 18831 del 12 luglio 2019