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Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 187, ha affermato che le misure di «distanziamento sociale» anti contagio possono essere agevolmente adottate anche in ambito societario: le assemblee delle società (e i consigli di amministrazione) si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza e, quindi, in particolare, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovino nello stesso luogo, a prescindere dal fatto che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio.
Non è, quindi, un problema che lo statuto della società non dica nulla sul punto dello svolgimento delle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione; né è un problema che lo statuto affermi che la validità delle riunioni in audio/videoconferenza è condizionata dal fatto della presenza, in un unico luogo, del presidente e del segretario verbalizzante, in quanto, appunto il Dpcm dell’8 marzo scorso autorizza a scavalcare queste preclusioni.